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presso il sito psicologo roma è statio creato un servizio gratuito per conoscere il significato dei termini psicologici denominato glossario di psicologia. Sono presenti attulamente 74 termini e sono ricercabili tramite l'indice alfabetico e/o tramite tag.
Siete i benvenuti per conoscere il mondo della psicologia ed i suoi termini.
Psicologo Roma è un blog che tratta temi legati alla Psicologia ed alla Psicoterapia.
In particolare affronta le tematiche riguardanti
affronta inoltre temi come la sessuologia e l'ipnosi.
1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e professionale, di attività
di formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta dati a fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all’area della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali
psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con l’ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così
acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona
preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con l’utilizzo di internet, è vietato:
a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l’incontro di persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
c) esprimere giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi;
d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici.
4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti
alla sezione B dell’Albo e le attività di psicoterapia di cui all’art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo
nei casi in cui ciò sia necessario per l’impossibilità di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni:
a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona e senza l’utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma.
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